Regolamento per lo svolgimento di attività retribuite a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, e la corresponsione al personale di compensi ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
Titolo V – Riparto dei proventi

Articolo 18 – Fondo per il lavoro straordinario e Fondi per la produttività

1.    Le somme versate all’Ateneo a titolo di rimborso dei costi di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera a) e b) vanno ad alimentare i seguenti fondi:

a.    Nella misura necessaria a rimborsare l’Ateneo dei corrispondenti costi da sostenere o già sostenuti:

                                  i.    Il fondo per il lavoro straordinario dedicato alle attività oggetto del presente regolamento;

                                 ii.    Il fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL;

b.    Nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

                                  i.    Il Fondo per la produttività collettiva ed individuale ed il Fondo comune di Ateneo, incrementando le risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi nonché specifiche attività, prestazioni o raggiungimento di risultati da parte del personale tecnico amministrativo;

2.    Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettera e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed individuale ed il Fondo comune di Ateneo.

3.    Con i predetti fondi vengono corrisposti:

a.    a valere sul fondo per il lavoro straordinario: al personale TA fino alla categoria D che ha partecipato alla prestazione, per la collaborazione prestata nei gruppi di lavoro in orario straordinario, il compenso relativo al numero delle ore di lavoro straordinario effettuato - purché la presenza in servizio risulti dagli appositi sistemi di rilevazione.

b.    A valere sul fondo per le prestazioni aggiuntive dei CEL: al personale CEL che ha partecipato alla prestazione, per la collaborazione prestata nei gruppi di lavoro in orario aggiuntivo, il compenso relativo alle prestazioni effettuate.

c.    A valere sul Fondo comune di Ateneo e sul Fondo per la produttività collettiva ed individuale, vengono corrisposti, con le modalità previste dal sistema di valutazione del personale e nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge:

                                  i.    compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che ha contribuito all’acquisizione delle commesse conto terzi o di finanziamenti privati

                                 ii.    compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che ha partecipato al gruppo di lavoro

                                iii.    compensi aggiuntivi al responsabile delle prestazioni

                               iv.    a tutto il rimanente personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo compensi incentivanti la produttività individuale.