Regolamento sulla Mobilità internazionale degli studenti

Articolo 5 – Learning Agreement

1. Il Learning Agreement va compilato nel caso di mobilità per studio, tirocinio, studio per tesi, e combinata (studio e tirocinio). Il Learning Agreement non sostituisce il piano di studi, che, se previsto dal corso di appartenenza, va presentato nei termini e secondo le modalità prescritte.

 2. Il Learning Agreement si compone di tre parti:

a) Before the mobility, da presentare al più tardi 30 giorni prima della partenza;

b) During the mobility, solo nel caso in cui si rendano necessarie modifiche al Learning Agreement originario, da presentare al più tardi 60 giorni dopo la partenza; solo per le mobilità superiori al semestre è consentito presentare un ulteriore During the mobility, al più tardi 30 giorni prima del rientro;

c) After the mobility, o Transcript of records, prodotto dall’Ateneo partner per attestare le attività svolte e i risultati conseguiti.

 3. Il Learning Agreement contiene le attività formative da svolgere presso l’Università ospitante in sostituzione di quelle previste dal corso di studio di appartenenza dello studente, ivi compresa la preparazione della tesi. Le attività formative (o insiemi di attività formative) devono mirare all’acquisizione di conoscenze e competenze congruenti con il proprio percorso di studio. Tali attività possono pertanto essere sostituite garantendo la coerenza con il piano di studi, pur senza la necessità della esatta corrispondenza dei contenuti o dell’identità di denominazioni tra le singole attività.

 4. Le attività formative svolte durante la mobilità si riferiscono a un numero di crediti indicativamente, ma non tassativamente, corrispondente a quello che lo studente avrebbe acquisito nel medesimo periodo nel proprio corso di studi.

5. Al fine del riconoscimento dei crediti relativi alle attività svolte, nelle more dell’adozione di un sistema unitario di conversione dei voti, ciascun Dipartimento adotta le proprie tabelle di conversione che vengono pubblicate sul sito web del Dipartimento.

 6. E’ possibile inserire nel Learning Agreement attività didattiche in sovrannumero, nei limiti previsti dai regolamenti vigenti.

 7. Il Learning Agreement è predisposto dallo studente in collaborazione con il docente coordinatore dello scambio, e con il delegato della mobilità del Dipartimento, o con il referente dei tirocini, ove presente, e viene verificato dal Delegato di Dipartimento, prima della trasmissione all’Ufficio per la Mobilità internazionale.

 8. Il riconoscimento dei crediti in mobilità è subordinato alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento. 

 9. Possono essere riconosciute soltanto le attività svolte durante il periodo di mobilità e, salvo ipotesi eccezionali e documentate, previste nel Learning Agreement.

 10. L’Università degli Studi di Trieste riconosce integralmente le attività svolte nell’ambito del periodo di mobilità nel rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento.

 11. Non è possibile sostenere esami presso l’Università degli Studi di Trieste durante il periodo di mobilità. Non è possibile sostenere presso l’Università degli Studi di Trieste esami già sostenuti nel periodo di mobilità con esito positivo.