Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO III ELEZIONI DEL RETTORE

ARTICOLO 24 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CORPO ELETTORALE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto del decano di indizione delle elezioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, Statuto e articoli 10 e 17, comma 4, regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura  da inviare al competente ufficio.

3.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide al corpo elettorale.

4.    Il corpo elettorale, riunito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, Statuto, e articoli 9, 17, comma 3, e 18 regolamento generale di Ateneo, è presieduto dal decano di Ateneo, che designa un segretario per lo svolgimento dei lavori dell’assemblea.

5.    Il corpo elettorale formalizza l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.

6.    Delle operazioni dell’assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da trasmettersi all’ufficio competente.