Regolamento didattico di Ateneo
Titolo 2 - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 22 - Servizi didattici integrativi dell’ateneo

1. L’Ateneo, anche in collaborazione con Enti esterni, organizza, nel rispetto della sostenibilità economica dell’iniziativa, i seguenti servizi didattici integrativi:

a) attività di orientamento volte all’inserimento nel mondo del lavoro per laureati;
b) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento del debito formativo e a consentire l’accesso al primo anno di corso;
c) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica;
d) attività di incremento e integrazione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2.L’Ateneo organizza le attività integrative, sulla base di uno specifico piano, prevedendo la partecipazione di studenti, docenti ed esperti esterni all’Università.
3.Per queste attività l’Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
4.Le attività didattiche di cui ai commi precedenti possono essere valutate nel computo dell’impegno didattico minimo o far parte delle attività didattiche rilevanti ai fini delle forme di premialità e incentivazione dei docenti eventualmente previste dalla normativa vigente.