Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

Art. 9 - Rapporti tra il CUG e l’Amministrazione universitaria

1. I rapporti tra il CUG e l’Amministrazione universitaria sono improntati a una costante ed efficace collaborazione. Il CUG si raccorda, ove necessario, con gli altri organi e organismi dell’Ateneo e con il/la Consigliere/a di fiducia dell’Ateneo.
2. Il CUG:

a) può chiedere all’Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti;
b) può chiedere all’Amministrazione dei servizi, fra i quali l’aggiornamento del sito web con i documenti prodotti e approvati per la pubblicazione;
c) mette a disposizione degli organismi e degli uffici dell’Ateneo le informazioni e/o i progetti elaborati nell’esercizio delle proprie funzioni, al fine di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.
3. Tutte le attività che comportano l’adozione di atti amministrativi e di spesa sono assunte dalle competenti strutture dell’Ateneo. Parimenti sono di pertinenza di dette strutture tutte le altre attività deliberate dal Comitato.
4. L’Università garantisce supporto amministrativo e contabile al CUG, nonché spazi adeguati per gli incontri.
5. L’Università terrà conto dell’attività svolta dai/dalle componenti del CUG anche ai fini dei carichi di lavoro.