Progressione verticale

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Le procedure di progressione verticale per la copertura dei posti di cui al precedente art. 2 sono riservate al personale dell’Università di Trieste in possesso dei seguenti requisiti:

a). Cinque anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite indipendentemente dal possesso del titolo di studio per l’accesso alla categoria il cui posto viene messo a selezione, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

b). Tre anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite se in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

2. I titoli di studio richiesti al punto b) del comma 1 del presente articolo sono i seguenti

Categoria C:
diploma di scuola secondaria di secondo grado, ivi compreso il diploma rilasciato da istituti magistrali o licei artistici;
Categoria D:

diploma di laurea
Categoria EP:
diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/99, più due anni di attività lavorativa almeno in categoria D o equiparate presso amministrazioni pubbliche o aziende private nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale
ovvero
diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/99 nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale
ovvero
diploma di laurea specialistica nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale.
La particolare qualificazione professionale viene attestata da titoli post-universitari, quali master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione, attinenti alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione, ovvero da precedente attività lavorativa di durata almeno biennale attinente alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione.

3. Qualora il dipendente sia stato inquadrato nella categoria di appartenenza ai sensi dell’art. 57 del CCNL 9.8.2000 “Progressione verticale nel sistema di classificazione”, un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria di appartenenza, così come previsto dall’art. 14 del CCNL 2002/2005.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.