Gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all'archivio storico per l'Amministrazione Centrale
Capo 9 - L'Albo Ufficiale

Art. 66 - Accesso e rilascio copie

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, di copia del documento pubblicato, indicando gli estremi del documento o degli elementi che ne consentano l’individuazione.
2. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione del documento, fotoriproduzione, oppure con altra modalità idonea concordata con il richiedente e fatto salvo il diritto di copia.