Stralcio per l'assunzione a tempo determinato presso l'Università di Trieste di personale appartenente alle categorie C, D ed EP di cui all'art. 19, comma 6, del CCNL 1998/2001

Art. 3

I contratti a tempo determinato di cui all’art. 1 non potranno in nessun caso essere rinnovati o prorogati per un periodo superiore ai cinque anni con la stessa persona, fermo restando che l’ultimazione dei programmi o dei progetti o, comunque, il compimento del termine massimo di 5 anni comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.