Procedimenti di selezione ed assunzione del Personale Tecnico-Amministrativo - ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127, art. 17, comma 109

Art. 10 - Assunzione a tempo determinato di personale tecnico di VII qualifica e superiori

1. L’Università può effettuare a seguito di apposite selezioni assunzioni a tempo determinato - full-time o part-time - di personale tecnico in possesso di diploma universitario ovvero di laurea rispettivamente, per le qualifiche VII e superiori, per una durata non superiore ai cinque anni, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali dell’amministrazione, per sopperire alle seguenti esigenze:

a) svolgimento di programmi di ricerca

b) attivazione di infrastrutture tecniche complesse, nel senso di messa in attività di una struttura o attrezzatura anche informatica nuova, ovvero di incremento di attività di una struttura esistente

La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il contratto a tempo determinato non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi con la stessa persona.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratti di durata pari ad almeno un anno spettano i permessi retribuiti e non retribuiti stabiliti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

2. La richiesta di personale tecnico di cui al presente articolo deve essere deliberata dall’organo collegiale della struttura che ne fa domanda, sulla base di una relazione tecnica che ne giustifichi l’esigenza di acquisizione. La proposta - da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione - dovrà indicare:
a) descrizione del progetto di ricerca o dell’infrastruttura tecnica complessa
b) qualifica funzionale, profilo, costo complessivo e durata dell’assunzione

c) fondo sul quale tale costo dovrà gravare. Le spese di personale per l’attuazione di programmi di ricerca graveranno - nel limite massimo del 50% - sui finanziamenti dei programmi stessi, escluso il ricorso alla dotazione ordinaria assegnata alla struttura. Le spese di personale per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse graveranno su apposito capitolo di spesa del bilancio dell’amministrazione.
d) compiti da assegnare al dipendente da assumere
e) titolo di studio e requisiti professionali
f) i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice

3. Al bando di selezione va data idonea pubblicità, mediante affissione all’albo della struttura richiedente e all’albo ufficiale della Sezione del Personale dell’Ateneo. Il temine per la presentazione delle domande è di venti giorni dalla data della suddetta affissione.

4. I candidati sono selezionati mediante colloquio e valutazione di titoli

5. Il presente articolo sostituisce l’art. 10 del regolamento per le assunzioni a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Trieste.