Funzionamento del Collegio Arbitrale di disciplina dell'Università

Art. 12

Il personale dipendente che partecipa all’attività dei Collegi è considerato in servizio a tutti gli effetti. Per il servizio reso al di fuori del normale orario di lavoro del dipendente, viene corrisposto il compenso di lavoro straordinario. A tal fine sarà previsto un monte ore straordinarie che verrà attribuito al Collegio nel suo complesso.