Funzionamento del Collegio Arbitrale di disciplina dell'Università

Art. 10

Il componente del Collegio può essere ricusato dal dipendente interessato nei casi previsti dall’articolo 8.
Sulle istanze di ricusazione decide il presidente di Collegio più anziano.
Nel caso l’istanza di ricusazione riguardi il presidente di Collegio più anziano, decide il presidente di Collegio più anziano tra i rimanenti.