Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (C.I.R.D.)

Art. 13 - Norme finali e transitorie

Ciascuno dei Dipartimenti proponenti è tenuto ad eleggere i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall’emanazione del presente regolamento. La mancata nomina dei propri rappresentanti sarà ritenuta rinuncia all’adesione al CIRD.
Il Prorettore per l’Area strategica “Studenti e Formazione” convocherà il Comitato così formato, che nella seduta di insediamento provvederà all’elezione del Coordinatore, alla nomina dei due rappresentanti dei Dipartimenti aderenti nella Giunta del CIRD, all’individuazione del Dipartimento da proporre quale Centro gestore e all’eventuale integrazione del Comitato stesso con il Direttore di Dipartimento di cui all’art. 7.
Nel quadro della loro dipendenza dal CIRD, i progetti e le attività in atto continueranno utilizzando i finanziamenti ad essi erogati.