Rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi esterni al personale docente e ricercatore a tempo pieno

Art. 4 - Ambito e criteri per il conferimento dell'autorizzazione

1. L’autorizzazione viene rilasciata dal Magnifico Rettore nel rispetto dei criteri di compatibilità con il regime di impegno a tempo pieno stabiliti dall’art. 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni, tenuto conto che il regime d’impegno a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna, con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio e dell’industria.
2. Sono fatte salve e possono, pertanto, essere autorizzate le seguenti attività:
a) le perizie giudiziarie, le consulenze tecniche d’ufficio e le consulenze tecniche di parte;
b) la partecipazione ad organi di governo e/o consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di studio, istruzione e ricerca e le cariche pubbliche elettive, fatto salvo il collocamento in aspettativa ai sensi dall’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni nei casi di nomina ad una delle cariche previste dalla stessa norma;
c) le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale o pubblica purché:
- siano prestate dall’interessato in quanto esperto nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- rientrino nell’ambito dei compiti istituzionali del soggetto conferente.
d) le attività scientifiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
e) le attività didattiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale, e non superino complessivamente nell’anno solare il limite massimo di 60 ore.

3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca e di collaborazione scientifica che coinvolgano risorse strumentali e umane dell’Ateneo saranno consentiti esclusivamente nelle forme e secondo le modalità di cui al Regolamento prestazioni a pagamento dell’Università.