Dottorato di Ricerca

Art. 8 - Immatricolazioni ed iscrizioni

1. L’inizio dei corsi di dottorato è fissato, di norma, al 1° gennaio di ogni anno. A partire dal XV ciclo l’anno accademico del dottorato di ricerca coinciderà, pertanto, con l’anno solare.
2. Eventuali congelamenti dell’immatricolazione ovvero sospensioni della frequenza, saranno concessi a coloro che si trovano nella situazione di:

· dover svolgere il servizio militare di leva o il servizio civile;
· essere nel periodo di gestazione/puerperio;
· gravi motivi di salute che prevedano un periodo di sospensione dell’attività di frequenza superiore ad un mese;
· gravi motivi di famiglia che prevedano un periodo di sospensione dell’attività di frequenza superiore ad un mese, previa valutazione del Collegio dei docenti.
3. Il congelamento dell’immatricolazione prevede l’inizio della frequenza al dottorato posticipata all’anno accademico successivo.
4. I periodi relativi alle sospensioni della frequenza saranno recuperati secondo le modalità che saranno fissate caso per caso dal Collegio dei docenti. In caso di recupero alla fine dell’ultimo anno di iscrizione ordinaria al dottorato, il dottorando dovrà iscriversi per un ulteriore anno con la qualifica di dottorando in proroga.

5. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale sarà considerato decaduto. In alternativa all’esame finale potrà essere attivato unicamente il regime di proroga nelle forme e nei casi previsti ai sensi dell’art. 16; nel caso il dottorando successivamente ad una proroga non ne attivi una seconda (ove possibile) o non si iscriva all’esame finale sarà ugualmente dichiarato decaduto come pure il candidato ammesso all’esame che non lo sostenga se non per i casi previsti di assenza.