Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 7 - Strutture di servizio

Art. 28 - Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed è responsabile dell’efficienza e del buon funzionamento degli stessi ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore amministrativo, oltre ai compiti di cui all'art.26:

a) cura l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
b) formula proposte agli organi di Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
c) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico conformemente agli indirizzi degli organi di Ateneo;
d) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in inerzia degli stessi;
e) esercita, anche in base a specifiche direttive del Consiglio di amministrazione, la vigilanza sui beni dell'Università e sulla legittimità degli atti relativi all’acquisizione e all’impiego delle risorse;
f) assegna alle strutture il personale tecnico-amministrativo in coerenza con la pianta organica e con le direttive generali del Consiglio di amministrazione, valutando le specifiche competenze necessarie;
g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;
h) presenta annualmente una relazione al Rettore sulle attività svolte;
i) esercita le ulteriori funzioni individuate dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche adottando atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito dal Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, a un dirigente dell'Ateneo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; l’incarico è a tempo determinato, non superiore a quattro anni, e può essere confermato.
4. Al Direttore amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'art.6 del Decreto legislativo n.29/93. Al Direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica dei risultati.
5. La revoca dell’incarico è disposta con atto motivato del Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e previa contestazione all’interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell’adempimento dei suoi compiti.