Statuto
Titolo 3 - STRUTTURE DELL'ATENEO
Capo 7 - Strutture di servizio

Art. 26 - Principi generali

1. Con lo scopo di assicurare rapidità ed efficienza nel perseguimento dei fini istituzionali, l'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi - indicati in apposito elenco allegato al presente Statuto - le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo é preposto un direttore, responsabile della gestione.
3. I direttori dei centri di spesa operano conformemente alle direttive generali del Consiglio di amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali (qualora istituiti); essi sono responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed esercitano autonomi poteri di spesa; organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate.
4. L’Università definisce la pianta organica del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, come previsto nell’art. 8, comma 2 lett. b e art. 10 comma 2 lett. g del presente Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e nell’ambito della propria autonomia, entro i soli limiti di compatibilità delle proprie disponibilità finanziarie.
5. L’Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti di lavoro autonomo di diritto privato, secondo le modalità stabilite dalle norme in vigore, con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, per :

a) attivazione di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e diploma e nelle scuole;
b) attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di diploma e nelle scuole;
c) copertura di insegnamenti ufficiali non fondamentali o non caratterizzanti nei corsi di laurea, di diploma e nelle scuole che non sia stato possibile far coprire a professori di ruolo, ricercatori confermati e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l'apporto di competenze esterne all'Università.