Statuto
Titolo 2 - ORGANI DI ATENEO
Capo 3 - Consiglio di amministrazione

Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione / funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l’organo di programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo.
2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio degli studenti, il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;
c) approvare le variazioni di bilancio;
d) determinare, su proposta del Senato accademico, i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo, delle risorse finanziarie e degli spazi tra le strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
e) deliberare i programmi edilizi dell’Ateneo ed i relativi interventi attuativi, sentito il Senato accademico;
f) adottare, su proposta del Senato accademico, sentito il parere del Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
g) approvare la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
h) approvare le convenzioni ed i contratti di sua competenza;
i) esercitare ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, o comunque concernente programmazione, indirizzo, governo e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell’Ateneo.