Statuto
Titolo 2 - ORGANI DI ATENEO
Capo 1 - Rettore

Art. 6 - Il Rettore / funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università, presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, promuovendo l'esecuzione delle rispettive delibere. Cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo. Ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo ed esercita l'autorità disciplinare attribuitagli dalla legge. Esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo.
2. Solo in caso di necessità ed urgenza, il Rettore adotta, sotto la propria responsabilità, provvedimenti in materie che rientrano nella competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell’Organo competente nelle sua prima adunanza.
3. Il Rettore, sulla base degli indirizzi definiti dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, provvede alla stesura del piano di sviluppo pluriennale, tenuto conto del parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione.
4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro-Rettore vicario tra i professori ordinari e straordinari. Il Pro-Rettore esercita altresì le funzioni del Rettore in caso di sua anticipata cessazione, provvedendo, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento generale di Ateneo, ai conseguenti adempimenti elettorali da espletare comunque entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
5. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Rettore può altresì avvalersi della collaborazione di altri professori ordinari e straordinari da lui nominati con proprio decreto.
6. Per la durata del mandato il Rettore può rinunciare, nei limiti previsti dall’art. 13 del D.P.R. n. 382/1980, all’esercizio dell’attività didattica.