Servizio Bibliotecario di Ateneo - SBA
Capo 7 - Prestito libri

Art. 25 - Durata del prestito

La durata del prestito non è superiore ad un mese e può essere ridotta qualora lo esigano motivi particolari.
Non è consentito prendere in prestito più di tre opere contemporaneamente. Allo scadere del termine, il prestito può essere rinnovato a condizione che, nel frattempo, l'opera non sia già stata prenotata da altri.
È vietato dare in uso ad altre persone il materiale ottenuto in prestito. In caso di smarrimento o deterioramento del materiale preso a prestito, l'utente ne è ritenuto personalmente responsabile. Per ritardi nella restituzione o eventuali smarrimenti sono previste sanzioni che vanno dall'esclusione temporanea o permanente dal prestito fino alla pena pecuniaria.