Rapporti interorganici fra l'Università ed i propri dipartimenti, Istituti, Cliniche, nonchè fra questi ultimi, per quanto attiene le prestazioni di opera intellettuale al di fuori degli specifici compiti istituzionali

Art. 9

Nella determinazione dei corrispettivi per qualsiasi tipo di prestazione si terrà conto:

a) del costo sostenuto per l'impiego dei materiali di consumo;
b) delle spese di viaggio e missioni del personale per l'esecuzione delle prestazioni;
c) dell'ammortamento delle apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione. In via ordinaria per le prestazioni di tipo A) e B) questo resta fissato nella misura del 5% della tariffa stessa e sarà utilizzato da parte dell'Istituto, Dipartimento e Clinica per spese per attrezzature;
d) di eventuali altre voci di spesa ritenute imprescindibili ai fini della determinazione del costo della prestazione;
e) dell'onorario relativo alla prestazione ragguagliato, ove esistente, a quello minimo previsto dagli ordini professionali.