Prestazioni a pagamento

Art. 14

In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma I° e II°, il Centro di Calcolo presenta mensilmente ai committenti la fattura del lavoro eseguito e ne esige il pagamento.
Alle prestazioni di tipo a) svolte dal Centro di Calcolo non si applica quanto previsto dai primi due commi dell'art. 6.