Prestazioni a pagamento

Art. 3

Le Strutture dell'Università che effettuano prestazioni a pagamento sono tenute ad osservare le seguenti norme:

a) tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei direttori di Struttura, sentito il Consiglio della Struttura dell'Università;
b) ogni Struttura dell'Università deve avere in consegna un bollettario per annotare i pagamenti effettuati dai terzi qualora il servizio reso dia luogo a pagamento diretto alla Struttura stessa; la bolletta ha valore e caratteristica di fattura commerciale sottoscritta dal direttore della Struttura dell'Università e soggetta a regime fiscale suo proprio. I bollettari rilasciati con numerazione annuale progressiva vanno preventivamente vidimati dal direttore amministrativo o da un suo delegato. Di ciascuno di essi il direttore amministrativo deve indicare il numero dei fogli.
Ogni bolletta ha un originale, da rilasciare all'utente del servizio, una copia che resta fissa al bollettario, una seconda copia da allegare alla richiesta di reversale da trasmettere all'ufficio ragioneria;
c) il direttore della Struttura provvederà a versare entro il termine massimo di dieci giorni l'importo all'Istituto di credito cassiere dell'Università, richiedendo subito la relativa reversale di incasso; in detta ipotesi l'Istituto cassiere non può ricusare la esazione delle somme senza la preventiva emissione della reversale;
d) i bollettari devono essere trasmessi quando esauriti e comunque a fine anno all'ufficio di ragioneria per il riscontro contabile, e sono conservati negli atti di archivio;
e) i risultati delle analisi, prove, ecc. sono rimessi direttamente al richiedente dalla Struttura dell'Università con le modalità indicate dall'articolo 6;
f) ogni Struttura dell'Università deve avere un registro nel quale vanno trasmesse le notizie richieste dalla normativa vigente;
g) il direttore della Struttura deve rilasciare ai terzi che ne abbiano diritto certificati concernenti notizie dedotte dall'apposito registro;
h) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo quanto disposto agli articoli 10,11,12 e 13.

NOTA: Con il termine "Strutture dell'Università" si intendono gli Istituti, i Dipartimenti, le Cliniche, i Centri interdipartimentali e quanti altri svolgono le prestazioni in conto terzi. Il termini Strutture dell'Università va a sostituire quelli specifici detti in tutto il regolamento.