Missioni

Art. 4 - Personale non dipendente dall'Università degli Studi di Trieste

1. E’ consentito inviare in missione sia in Italia sia all’estero il seguente personale non dipendente dell’Università degli Studi di Trieste:

dipendenti di altre Università anche straniere;
dipendenti di Amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici;
personale collocato a riposo;
rappresentanti degli studenti nel C.d.A. o altri Organi accademici dell’Ateneo di Trieste;
professori a contratto;
borsisti;
dottorandi;
borsisti post dottorato e medici specializzandi con contratto di formazione;
personale a contratto (tecnici, amministrativi, tutori);
titolari di assegni di ricerca (L.449/97);
titolari di contratti di ricerca (L. 449/97);
esperti stranieri ed italiani che vengono chiamati a far parte di collegi, commissioni di concorso o esame presso l’Università di Trieste;
studenti, purché preventivamente autorizzati dal Responsabile del Centro di spesa autonomo e non;
laureati partecipanti a progetti di ricerca;
personale esterno facente parte di organismi istituzionali previsti dalle vigenti leggi.

2. Ai fini della determinazione del trattamento di missione:
al personale di cui al precedente punto a) è riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’Ateneo di provenienza;
il personale di cui al precedente punto b) è equiparato al personale tecnico-amministrativo di cat. D, tranne nel caso di dirigenti per i quali viene riconosciuto il trattamento corrispondente alla qualifica rivestita nell’Amministrazione di appartenenza;
il personale di cui al precedente punto c) ha diritto al trattamento per la qualifica rivestita alla data di cessazione;
al personale richiamato al precedente punto e) spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i professori associati;
al personale richiamato ai precedenti punti d), f), g), h), i), j), k), n) spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per il personale tecnico amministra-tivo di cat. D;
al personale richiamato al precedente punto m), spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per il personale tecnico amministrativo di cat. C;
al personale richiamato ai precedenti punti l) e o) spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i professori ordinari.