Generale di Ateneo
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 4 - Pubblicazione

Le modifiche allo Statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le loro eventuali successive modifiche, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Alla pubblicazione delle modifiche allo Statuto, dei regolamenti di cui al comma precedente, nonchè di tutti gli altri regolamenti e loro eventuali successive modifiche, si procede con affissione di copia conforme dell'atto all'albo dell'Università per non meno di quindici giorni.
Al termine di ogni anno accademico il Direttore Amministrativo trasmetterà alle strutture universitarie un'edizione aggiornata dei regolamenti evidenziando le eventuali modifiche apportate.