Generale di Ateneo
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 3 - Competenze degli organi sulle fonti normative

Come da tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 1, la competenza degli organi in funzione dell'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei regolamenti nonchè sui pareri richiesti è così definita:
Le modifiche allo Statuto sono approvate, con la maggioranza pari ai due terzi degli aventi diritto al voto, dal Senato Accademico su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Le modifiche allo Statuto approvate sono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sino all'insediamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione, nonchè del Consiglio degli Studenti e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, non possono essere approvate modifiche allo Statuto riguardanti la composizione degli organi e le loro rispettive competenze, anche in ordine a pareri che gli organi sono tenuti ad esprimere a termini di Statuto.
Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento Generale di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, approva un Regolamento Generale di Ateneo transitorio onde disciplinare le necessità di carattere generale connesse con l' attuazione dello Statuto nella prima fase.
Il Regolamento Didattico di Ateneo e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le Facoltà ed acquisito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
In fase di prima applicazione dello Statuto, in attesa che sia approvato il Regolamento Didattico di Ateneo, rimangono in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, approvato con D.P.R. 31.10.1961, n. 1836 e successive modificazioni.
Nelle more dell'insediamento degli organi statutari nella nuova composizione, il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, può approvare un Regolamento Didattico di Ateneo transitorio sulla base dello Statuto di cui al comma precedente.
Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli Studenti ed il Consiglio delle Strutture Scientifiche ed acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche. Il Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli Studenti. Il Regolamento degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.
Al fine di consentire l'insediamento del Consiglio degli Studenti, il Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, approva il Regolamento degli Studenti transitorio nel quale saranno disciplinate, in via transitoria, le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi previsti dallo Statuto nella nuova composizione.
Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio degli Studenti a maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti e le eventuali successive modifiche approvate sono emanati con Decreto del Rettore.
I Regolamenti di Dipartimento e le eventuali successive modifiche agli stessi sono approvati dai Consigli di Dipartimento sulla base delle direttive generali emanate dal Consiglio delle Strutture Scientifiche.
Il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla dirigenza e le eventuali successive modifiche allo stesso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati con Decreto del Rettore.
Gli altri regolamenti sono approvati dagli organi dell'Ateneo nel rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo ovvero ricomprese in norme di legge che operino espresso riferimento alle università che non risultino comunque incompatibili con lo Statuto stesso. Per la determinazione della competenza degli organi ai fini dell'approvazione e dei pareri da esprimere sugli altri regolamenti, in linea di principio viene adottato il criterio per materia. Detti regolamenti e le loro eventuali successive modifiche sono emanati con Decreto del Rettore.