Centri Servizi di Facoltà

Art. 3 - Fondi disponibili

I “Centri Servizi di Facoltà” usufruiscono di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Possono disporre dei seguenti fondi:
a) dotazione ordinaria di funzionamento;
b) assegnazione per acquisto di attrezzature ed arredi didattici;
c) contributi di enti e privati versati a titolo di liberalità;
d) entrate per conto terzi o derivanti da rapporti interorganici;
e) assegnazione fondi ricerca scientifica;
f) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione all’attività dei “Centri Servizi di Facolta”.