Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca

Art. 12 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.
L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della struttura nonché all'esterno di essa, ove necessario ed espressamente autorizzato.
Al termine del periodo di godimento della borsa i titolari dovranno presentare una relazione scientifica sull'attività svolta. Qualora richiesti dal Responsabile scientifico della ricerca, i borsisti dovranno altresì presentare nei modi e nei termini richiesti, eventuali relazioni intermedie.
In caso di pubblicazione dei risultati delle ricerche svolte durante il periodo di godimento della borsa, l'autore dovrà indicare l'Ente assegnatario e l'Ente finanziatore della borsa grazie alla quale sono state effettuate le ricerche medesime.