Borse per Ricercatori istituite dall'università con risorse finanziari comunque acquisite nell'ambito di qualunque attività di tipo negoziale, con finalità di avviamento e formazione attraverso la ricerca

Art. 10 - Documentazione aggiuntiva per i cittadini stranieri

Con l'inizio dello svolgimento del programma di ricerca previsto, il borsista straniero assegnatario deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e dell'attribuzione del codice fiscale, nonché di copia autentica della polizza che deve essere depositata presso la struttura prima dell'effettivo inizio delle attività previste dalla borsa ed in aggiunta alla documentazione già indicata nel precedente art. 9.
Ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali i borsisti stranieri devono inoltre presentare un'autocertificazione relativa alla durata -superiore o inferiore ai 6 mesi- del loro periodo di residenza in Italia.

Qualora il borsista intenda avvalersi della convenzione bilaterale per evitare la doppia imposizione fiscale, egli deve altresì depositare presso la struttura universitaria interessata:

- la dichiarazione che intende avvalersi della convenzione bilaterale tra l'Italia ed il proprio Paese di residenza fiscale al fine di evitare la doppia imposizione;
- la dichiarazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali estere, che il percipiente non ha una stabile organizzazione in Italia ed in cui appaia la residenza fiscale dell'interessato all'estero (Qualora tale dichiarazione non sia scritta in una lingua facilmente traducibile, deve essere allegata la traduzione integrale dell'atto redatta da un Consolato Italiano dislocato nel paese del borsista.);

- la dichiarazione relativa al proprio numero di identificazione fiscale nello Stato di origine; qualora ciò non sia possibile deve allegare il Codice Fiscale rilasciato dallo Stato italiano.