Borse per la frequenza di Corsi di Perfezionamento all'estero e la frequenza delle Scuole di specializzazione

Art. 10 - Requisiti di ammissione

Il bando di concorso, emesso con decreto del Rettore, dovrà riportare, oltre all'importo ed al numero delle borse, i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni proposte dai candidati deliberati dal Senato Accademico, ed i sottoelencati requisiti e prescrizioni per l'ammissione al concorso stesso;

a) cittadinanza italiana;
b) limite massimo di età: anni 29, da riferirsi alla data di scadenza indicata per la presentazione della domanda;
c) diploma di laurea conseguito presso l'Università degli Studi di Trieste od anche presso Università italiane e quelle straniere i cui titoli di studio siano riconosciuti equipollenti alla laurea italiana;
d) divieto di contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari in Italia o nelle Università straniere;
e) conoscenza della lingua straniera richiesta dal corso di perfezionamento che il candidato chiede di frequentare;
f) non contemporanea fruizione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quella concessa da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
g) reddito personale non superiore ai limiti di cui all'art.2, comma 1;
h) presentazione di un dettagliato curriculum studiorum;
i) impegno formale di accettazione del candidato da parte dell'istituzione estera a livello universitario per la frequenza di attività di perfezionamento o specializzazione, con l'indicazione della relativa durata.