Attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Titolo 3 - Regole per il trattamento dei dati

Art. 14 - Videosorveglianza

Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. E’ inoltre necessario rispettare i seguenti principi:

a) una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell’immagine) avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
b) individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni;
c) l’indicazione del soggetto e della struttura cui l’interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.