Attività culturali e sociali degli studenti

Art. 4 - Presentazione delle richieste

1. Ai fini della concessione di contributi come sopra finalizzati i promotori di cui al precedente art. 1 dovranno farne richiesta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO n° 1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Ai fini della concessione d’uso dell’edificio AL01 polo “A” i promotori di cui al precedente art. 1 dovranno farne richiesta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste.
La richiesta d’uso dell’edificio AL01 polo “A”, qualora venga prodotta, va presentata contestualmente alla richiesta di contributi.

2. Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il mese di ottobre di ciascun anno. L’Amministrazione provvederà a dare adeguata pubblicità di tale opportunità.

3. Le richieste dovranno contenere, pena l’esclusione dalla ripartizione dei fondi:
a) l’indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, delle relative spese e dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti;
b) un analitico piano di spesa;
c) la designazione di un delegato e di un supplente quale responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative;
d) rendiconto delle spese effettuate e relazione illustrativa dell’attività culturale e sociale svolta nell’anno precedente e nei mesi antecedenti alla presentazione delle domande nell’anno accademico in corso nonché delle forme di pubblicità adottate, nel caso la lista, associazione o gruppo abbia già ottenuto gli appositi fondi;
e) le associazioni devono presentare, entro la scadenza prevista, l'elenco dei membri degli organismi dirigenti e copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché la dichiarazione relativa agli associati (che siano, nella sede locale, almeno per il 90% iscritti all’Università di Trieste).
4. I gruppi di 80 studenti di cui all'art. l debbono fornire l'elenco delle persone che li compongono con la sottoscrizione autentica da effettuarsi su apposito modulo presso il delegato del gruppo.
5. Non verranno prese in considerazione ai fini del computo del numero minimo richiesto (80) le adesioni di soggetti che aderiscano ad altri gruppi che già abbiano formulato richiesta di contributi.
6. L'assegnazione definitiva a favore di ciascuna lista, associazione o gruppo studentesco verrà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università, che approverà contestualmente il piano delle relative attività culturali e sociali.
7. La commissione, in concerto con la Presidenza, si riserva, in sede di formulazione della proposta di riparto del finanziamento, disciplinata al precedente art. 3, la possibilità di accantonare fino ad un massimo del 15% dei fondi destinati alle attività culturali e sociali degli studenti per attività ed esigenze proprie del Consiglio degli Studenti.