Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 5 - GESTIONE DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI

Art. 102 - Direttore del Centro di Spesa Autonomo (CSA)

I. Il Direttore del CSA è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro cui è preposto, anche se concernente la riconosciuta, autonoma attività didattica e scientifica dei docenti e ricercatori afferenti al centro medesimo, fatta salva la loro autonomia.

II. Il Direttore, coadiuvato dal Segretario amministrativo e dalla Giunta, ove esistente, e tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio del CSA, predispone le richieste di finanziamento adeguatamente motivate e correlate agli obiettivi della struttura.
III. Il Direttore coadiuvato dal Segretario amministrativo, predispone il bilancio preventivo redatto, per quanto applicabile, nel rispetto delle norme dettate dal Titolo I, Capo I del presente regolamento, corredato dalla relazione illustrativa, nella quale vengono specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere impiegando i finanziamenti iscritti in bilancio, e il programma di attività. Il bilancio di previsione, redatto in conformità allo schema deliberato dal CdA, viene trasmesso a quest’ultimo, entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio del CSA, a cura del Direttore dello stesso, per essere allegato al bilancio dell'Università.
IV. Il Direttore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, predispone entro il 15 marzo il conto consuntivo ai sensi del successivo art.111.
V. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del CSA e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.
VI. Il Direttore designa l’incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. L’incaricato fa le veci del Direttore.
VII. Al Direttore è attribuita la competenza alla stipula dei contratti per lo svolgimento di progetti di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio della struttura interessata, nel rispetto della vigente normativa.
VIII. Al Direttore è attribuita la competenza alla stipula dei contratti per prestazioni per conto terzi, nel rispetto della normativa in materia emanata dall’Ateneo, nonché dei contratti di ricerca di prevalente interesse della struttura, previa autorizzazione del Consiglio della stessa, nel rispetto delle norme vigenti.
IX. Il Direttore è generalmente delegato alla stipula di tutti i contratti per l’acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse assegnate al Centro di spesa. Si fa rinvio in proposito agli artt. 70, 74 e segg., 80 V comma e115 del presente regolamento.
X. E' di esclusiva competenza della struttura interessata ogni aspetto inerente la gestione dei contratti stipulati.
XI. Ferma restando la responsabilità del referente scientifico in ordine all'esecuzione del contratto, la responsabilità legale, finanziaria, gestionale ed amministrativa in ordine al contratto stipulato fa capo al Direttore.