Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo 1 - EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 50 - Esecuzione delle opere di cui all’elenco annuale dei lavori

1. I compiti relativi alla realizzazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’articolo precedente rientrano nella competenza del dirigente preposto, ferma restando la competenza del Consiglio di amministrazione in merito all’approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.
2. Qualsiasi modifica o aggiornamento al Programma Triennale o all’elenco annuale dei lavori sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore generale relaziona, con cadenza semestrale, al Consiglio di amministrazione sull’andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all’elenco annuale dei lavori; contestualmente, relaziona sul quadro generale riguardante i finanziamenti di edilizia universitaria di qualunque fonte e provenienza.
4. Il Direttore generale relaziona, altresì, sulla necessità di apportare aggiornamenti o cambiamenti, anche di natura economica, sia all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sia al Programma Triennale.