Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
Titolo 4 - ATTIVITA' NEGOZIALE
Capo 1 - EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 48 - Programma Triennale

1. Il Programma Triennale dei lavori è predisposto dal dirigente responsabile, d’intesa con il Direttore generale, che lo propone al Consiglio di amministrazione.
2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione e resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante pubblicazione all’Albo dell’Università per almeno quindici giorni consecutivi. Chiunque abbia interesse, durante tale periodo, può formulare osservazioni o proposte, sulle quali il Consiglio di amministrazione si pronuncia in sede di approvazione. Trascorso detto termine, il Programma è approvato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione, in occasione dell’approvazione del Budget unico di Ateneo, di cui costituisce parte integrante.