Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 10 - Valutazione dei candidati

1. La selezione avviene per titoli ed eventuale colloquio e consiste in una valutazione comparativa dei candidati.
2. La commissione giudicatrice stabilisce previamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

3. Per le pubblicazioni scientifiche e per i titoli, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 70 punti ripartiti secondo lo schema seguente:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero;

- diplomi di specializzazione;
- diplomi di master ;

- svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e/o privati;
- pubblicazioni scientifiche;
- [eventuali altri titoli].
4. Nel valutare le pubblicazioni scientifiche, la commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e sua coerenza con i settori scientifico–disciplinari e con il programma di ricerca per cui viene bandita la selezione;
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
5. La commissione giudicatrice, compiute le valutazioni di cui ai commi 3 e 4, previa valutazione comparativa con gli altri candidati e constatato che solo un candidato ha ottenuto, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 punti su 70, indica il vincitore della selezione, dando adeguata motivazione al giudizio.
6. Al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente comma, la commissione giudicatrice procede al colloquio con i candidati ammessi, previa loro convocazione nei termini di preavviso previsti dalla normativa vigente.
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano ottenuto, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a 40 punti su 70.
Per il colloquio, la commissione giudicatrice può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio si considera superato qualora il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 20 punti.
La valutazione complessiva dei candidati viene determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio riportato nel colloquio.