Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 2 - Destinatari degli assegni di ricerca

1. Possono essere destinatari degli assegni di cui al presente regolamento studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca.

2. Non possono partecipare alle predette procedure selettive coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che ha richiesto l’emanazione del bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. Ai fini dell’ammissione alle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento è richiesto il possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni), della laurea specialistica o magistrale ovvero di titolo equivalente conseguito all’estero.
4. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo riconosciuto equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’assegno.
5. Non possono essere conferiti assegni di ricerca al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
6. Colui che appartenga al suddetto personale, qualora risulti vincitore dell’assegno, dovrà presentare, nei termini previsti per la stipulazione del contratto, copia della lettera di dimissioni dall’ente o dall’istituzione di appartenenza, e potrà stipulare il contratto di conferimento dell’assegno di ricerca dopo aver prodotto copia del provvedimento di accettazione delle dimissioni.