Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Tirocinio Formativo Attivo

Art. 3 - Attività del TFA

1. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:

a) insegnamenti di scienze dell’educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1 del D.M. 249/2010, in collaborazione con il docente universitario di cui al comma 6 dell’art. 10 del Decreto ministeriale, 249/210; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità;
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
2. I percorsi formativi previsti dal presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Presidio per la Qualità, coerentemente con le metodologie di valutazione, che l’Ateneo adotta nel proprio sistema di assicurazione della qualità, e conformemente alle indicazioni dell’ANVUR, e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.