Regolamento del Consiglio degli Studenti
Titolo 2 - Ufficio di presidenza

Art. 9 - Attribuzioni del vicepresidenza

1. I due vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni ed esercitano le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o cessazione anticipata. Le funzioni sono esercitate dal vicepresidente anziano; nel caso di assenza o impedimento o cessazione anticipata anche del vicepresidente anziano, le funzioni del Presidente sono esercitate dal secondo vicepresidente.
2. E’ vicepresidente anziano l’eletto alla carica di vicepresidente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. A parità di voti, è vicepresidente anziano il vicepresidente con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.