Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie

Art. 4

1.Le liste designano un delegato, tra gli studenti e i dottorandi iscritti all’Università degli studi di Trieste, quale responsabile nei confronti dell’Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d’erogazione e all’uso dei fondi.
2. Le liste designano altresì similmente un supplente, che sostituisca il delegato in caso d’impedimento.