Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie

Art. 3

1. L’assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:
a) spese tipografiche e di copisteria;
b) spese di attività aggregativa rivolta a studenti e dottorandi, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie.
2. I fondi assegnati ai sensi del presente regolamento, esclusi quelli cui si fa riferimenti all’articolo 5, possono essere altresì utilizzati dalle liste per contribuire al finanziamento dell’organizzazione di iniziative che abbiamo già ricevuto altro finanziamento dal Consiglio degli Studenti ai sensi del regolamento per le attività culturali e sociali degli studenti, fermi restando tutti gli obblighi di rendicontazione in detto regolamento previsti.
3. Le attività devono essere in ogni caso di ambito universitario e svolgersi nel rispetto dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana.