Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI

Art. 17 – Determinazione del finanziamento delle attività e massimali

1. La cifra massimale assegnata ad ogni associazione o a ogni gruppo ad ogni bando è pari al 15% dei fondi assegnati alla commissione di ripartizione dei fondi.
2. La commissione esamina i preventivi presentati in allegato alle domande di finanziamento delle attività e qualora rinvengano preventivi con richieste fondi per l’acquisto di beni, spazi o servizi superiori all'allegato F (Costi massimali per beni e servizi) o ad altri preventivi analoghi, la commissione provvede a ridurre di conseguenza la cifra richiesta.
3. La commissione valuta, poi, l’ammissibilità al finanziamento di ogni attività proposta e delle singole voci di spesa. L’ammontare per ogni attività può essere uguale o minore a quanto richiesto. Nello stabilire l’ammontare spettante ad ogni iniziativa, la commissione si attiene ai criteri di cui al comma 4 del presente articolo, ed è tenuta a finanziare interamente l’importo del preventivo approvato in commissione.
4. La commissione di ripartizione nel valutare l’ammontare dei finanziamenti per le singole attività si attiene ai seguenti massimali, rivalutabili, se necessario, ogni due anni:
a) Associazioni
1) Attività editoriali 3500€
2) Attività radiofoniche 2000€
3) Attività audiovisive e telematiche 600€
4) Conferenze e seminari 750€
5) Mostre 2000€
6) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali 2500€
7) Attività di scambio culturale 2000€
8) Attività formative ed integrative della didattica 1500€
9) Attività sportive: 1000€ in caso di attività su singola giornata; 2000€ nel caso in cui l’attività sia organizzata su più giornate
10) Attività aggregative 1000€
11) Feste universitarie 1500€
b) Gruppi
1) Attività audiovisive e telematiche 600€
2) Conferenze e seminari 600€
3) Mostre 1000€
4) Rappresentazioni teatrali, corali e musicali 1000€
5) Attività sportive 500€
6) Attività aggregative 500€.
5. Qualora più associazioni o liste organizzino un’attività su più giornate, che comprenda almeno 3 delle categorie di cui al comma precedente, differenti tra loro, il totale dei fondi assegnati all’iniziativa viene diviso per il numero dei soggetti richiedenti e grava sui loro massimali in maniera uniforme.
6. Sono considerate attività editoriali ammesse al finanziamento, le attività che rispettino gli standard minimi previsti dall’art. 16, comma 5 del presente regolamento e che conseguano sulla base dei criteri fissati dall’art. 16 del presente regolamento una valutazione complessiva pari a 7/10.