Spese in economia
Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 - Responsabile del procedimento

Per ogni procedimento finalizzato all’acquisizione di lavori, beni o servizi in economia deve essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che assume i compiti prescritti dall’art. 10 d.lgs. n. 163/2006.
Il R.U.P. cura l’applicazione delle disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui alla l. 136/2010 e di D.U.R.C. secondo le prescrizioni previste dal d.lgs. 163/2006. Il R.U.P. attesta che le prestazioni di lavori, beni e servizi non siano state artificiosamente frazionate al solo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia, come prescritto dall’art. 3.