Regolamento per la formazione medico specialistica
Titolo 5 - Altre attività

Art. 22 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può interferire la formazione prevista dalle singole scuole. Di tale eventuale attività deve essere data comunicazione al Direttore della Scuola.