Regolamento per la formazione medico specialistica
Titolo 3 - Formazione

Art. 13 - Formazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie.
Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza formalmente del medico all'inizio del periodo di formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.
Sono possibili periodi di formazione in Italia e/o all’estero presso strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola, previa formale accettazione dell’Amministrazione ospitante e approvazione del Consiglio della Scuola. Il Direttore della Scuola ne darà comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria della struttura di afferenza dello specializzando ed alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, almeno un mese prima dell’inizio della formazione fuori sede. A conclusione del periodo di frequenza, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture.
Nel caso di formazione all’estero il periodo massimo previsto è di diciotto mesi nell’intero corso degli studi.