Regolamento per la formazione medico specialistica
Titolo 1 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

a) “Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’area medica attivate ai sensi del D.L.vo 368 del 17/08/1999;
b) “Formazione specialistica”: il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole;
c) “Contratto di Formazione Specialistica”: lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1348-2008 dd. 10.07.2008;
d) “Specializzando”: l’iscritto a Scuole di Specializzazione dell’area medica dell’Università degli Studi di Trieste. Lo Specializzando è anche definito Medico in Formazione Specialistica;
e) “Sede di assegnazione”: l’unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico in sede di predisposizione del proprio Programma di formazione;
f) “Programma Generale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola;
g) “Programma Personale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento professionalizzante) specifiche per ogni singolo specializzando;
h) “Piano di studi”: l’insieme delle attività di didattica formale previste per ciascun anno di corso.
i) “Giorni lavorativi”: esclusivamente ai fini del computo dei giorni di permesso e di assenza per malattia la settimana “lavorativa” viene considerata di 5 giornate.
j) Nel presente Regolamento, nel caso di Scuole riformate secondo il DM 01.08.2005, per “Direttore della Scuola” si intende il “Coordinatore” e per “Consiglio della Scuola” si intende il “Comitato Ordinatore”.