Per l'instaurazione di rapporti di lavori subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230

Art. 12 - Stipula del contratto

1. Il vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta ai sensi del presente regolamento viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:
a) la data di inizio ed il termine finale del rapporto di lavoro;
b) il monte ore richiesto per l’attività di ricerca e quello massimo per la didattica integrativa, come definito dal successivo comma 5;
c) il campo di ricerca nel quale il ricercatore deve fornire la prestazione;
d) il trattamento economico annuo lordo spettante all’interessato.
3. Il contratto, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Rettore e dal vincitore della procedura selettiva.
4. La titolarità di tale contratto non precostituisce diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
5. Le prestazioni del ricercatore a contratto sono svolte sotto la direzione del docente responsabile del progetto di ricerca, e sono disciplinate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura di ricerca. L’ impegno orario per tali prestazioni è fissato in 1512 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 ore dedicate ad attività didattiche integrative.
6. La durata del contratto di lavoro subordinato non può, in ogni caso, essere inferiore a un anno né superiore a tre anni.
7. Il contratto può essere rinnovato per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto di lavoro non superi i sei anni. Il rinnovo deve essere giustificato da esigenze debitamente motivate ed è ammesso per le stesse specificazioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera a), del presente regolamento, per le quali è stato stipulato il contratto. La richiesta di rinnovo è formulata dal docente responsabile del progetto di ricerca ed è sottoposta all’approvazione dell’organo collegiale della struttura di ricerca interessata.
8. Il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore a contratto, il cui importo minimo è pari al trattamento iniziale dei ricercatori confermati a tempo pieno, viene determinato dalla struttura scientifica richiedente nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. In sede di rinnovo del contratto, il trattamento economico potrà essere modificato, nei limiti delle disponibilità del bilancio della struttura, con l’unico vincolo del rispetto del predetto importo minimo.
9. L’attività svolta dai ricercatori a contratto costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli.
10. L’Università degli Studi di Trieste provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.