Per l'instaurazione di rapporti di lavori subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l’Università degli Studi di Trieste e i vincitori delle procedure di valutazione comparativa indette ai sensi del presente regolamento (di seguito indicati come “ricercatori a contratto”) mediante la stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Al presente rapporto, per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del bando di concorso e in quanto compatibili:

le norme del codice civile;
le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale;
lo Statuto ed i Regolamenti dell’ Università degli studi di Trieste.