Per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico - amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Trieste

Art. 1 - Soggetti interessati

Il presente regolamento disciplina le procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato, in possesso dei seguenti requisiti:

1. i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste alla data del 1° gennaio 2007, che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi;
2. i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste alla data del 1° gennaio 2007, che conseguiranno tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006;
3. i dipendenti a tempo determinato che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 2002/2006.

Per i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2007 con contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, in virtù dei quali avrebbero maturato il requisito dei tre anni di anzianità, ma che abbiano optato, recedendo dal precedente contratto, per un nuovo contratto della medesima natura, con interruzione del servizio di venti giorni ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 6.9.2001, n. 368, viene considerato utile anche il secondo rapporto di lavoro ai fini della maturazione del requisito temporale di cui al punto 2. del presente articolo, non computando, nell’anzianità complessiva, la durata dell’interruzione.
La stabilizzazione avverrà nella categoria e area funzionale nella quale è stato maturato il requisito dei tre anni di anzianità. Nel caso in cui i tre anni siano il risultato della sommatoria di rapporti svolti in categorie diverse, la stabilizzazione avverrà nella categoria di prevalenza, vale a dire nella categoria che si è rivestita per l’arco temporale più lungo, ferma restando l’irrilevanza della categoria e dell’area rivestite nel periodo di proroga dei contratti in essere, di cui al successivo art. 2.