Funzionamento dei Master universitari

Art. 7 - Esame finale

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico di ciascun corso di Master disciplina, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:

a) le modalità della prova;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle attività formative previste.
3. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Consiglio del Corso di Master e sono composte da almeno tre membri.
4. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i Professori di prima e seconda fascia, i Ricercatori, gli Assistenti ordinari, i professori supplenti di altre Facoltà dell’Ateneo o di altri Atenei, ed i professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale la supplenza o il contratto sono stati conferiti. La Direzione del Corso può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori o Assistenti Ordinari.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere un massimo di tre sessioni. In ogni caso l’ultima sessione utile ai fini del conseguimento del Diploma di Master è la sessione straordinaria dell’anno accademico di attivazione del Master.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento, i corsisti numerari che siano in difetto della frequenza o quelli soprannumerari incorreranno nella decadenza se non conseguiranno il titolo entro la predetta sessione straordinaria.