Per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997 n. 449

Art. 3 - Destinatari e divieto di cumulo

Possono essere titolari degli assegni di ricerca:

· dottori di ricerca;
· laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. La Commissione giudicatrice valuta il curriculum scientifico professionale in relazione al programma di ricerca e ne dichiara l’idoneità con adeguata motivazione.

Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dell'Enea, dell'Asi e degli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli assegni non sono cumulabili con altri assegni di ricerca e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, dell'Unione Europea, internazionali o straniere, finalizzate ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca.